Il D.P.R.151 del 2011 definisce le prescrizioni cui le varie attività, in funzione del loro rischio, devono sottostare. La normativa individua 3 categorie: rischio basso, medio e alto.
Per le attività a basso rischio non risulta necessario l’ottenimento del parere di conformità sul progetto; si procede dunque a presentare SCIA antincendio e si attende entro 60 giorni il sopralluogo, a campione, da parte dei Vigili del Fuoco.
Nel caso di attività a medio rischio, la normativa impone l’obbligo di ottenere il parere di conformità del progetto da parte dei Vigili del Fuoco. A lavori ultimati si presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività e, come già detto per la categoria a basso rischio, si attende l’eventuale sopralluogo a campione.
Per le attività ad alto rischio la normativa risulta ancor più stringente. Non solo risulta necessario il parere di conformità del progetto ma il sopralluogo finale da parte dei VVF non è a campione e in caso di esito positivo si conclude con il rilascio del C.P.I., Certificato di Prevenzione Incendi.